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CHI È CONSIDERATO INVALIDO CIVILE?
Per esercitare i
diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il
RICONOSCIMENTO della condizione invalidante.
Il riconoscimento
di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un’infermità, che può
essere FISICA, PSICHICA o SENSORIALE, che provoca un danno funzionale, cioè
la limitazione o la perdita di effettuare un’ attività nel modo o nei limiti
considerati normali.
Chi è considerato
INVALIDO CIVILE?
Il cittadino (di
età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia menomazioni congenite o
acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari
psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura
superiore a 1/3.
Il minore con
difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età
Il cittadino con
più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della sua età.
Sono considerati
invalidi civili anche i
CIECHI CIVILI e i
SORDOMUTI
LA PENSIONE
Principali novità per il 2009
Anzianità
Inabilità
Invalidità
Vecchiaia
Superstiti
Trattamento minimo
Pensione supplementare
Assegno sociale
Prestazioni agli invalidi civili
Pensioni internazionali
Come ottenere un prestito con la pensione
Pagamento della somma aggiuntiva (la quattordicesima)
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COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE? Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate all’INPS, unitamente alla certificazione medica, UNICAMENTE TRAMITE INTERNET. Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve: 1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante 2. presentare ad INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), domanda di riconoscimento dei benefici. 3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata. LA CERTIFICAZIONE MEDICA Il medico certificatore per essere abilitato deve aver fatto richiesta all’INPS e aver ottenuto un codice PIN che permette la trasmissione della certificazione medica online. L’elenco dei medici certificatori accreditati, sarà pubblicato sul sito web dell’INPS (www.inps.it). Il medico compilerà il certificato sulla base del modello messo a disposizione sullo stesso sito. Una volta completata l’acquisizione online del certificato, il medico deve consegnare al richiedente: - l’attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda. - La copia originale firmata del certificato - L’eventuale certificato di in trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare NB: Il certificato ha una validità massima di 30 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda). PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS La domanda può essere presentata dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS e/0 da soggetti autorizzati oppure dagli enti di Patronato e le Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS). Come si richiede il PIN? Telefonando al Contact Center INPS (803164) o attraverso il sito www.inps.it accedendo alla sezione Servizi online. Inserendo in Internet i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN, mentre le seconda parte del codice sarà recapitata presso la propria abitazione tramite la posta ordinaria.Perché la domanda per via telematica vada a buon fine è necessario compilarla in OGNI sua parte, ed è sempre necessario, durante la procedura, inserire il numero del certificato rilasciato da medico, già registrato online. Nella domanda sarà possibile indicare il recapito presso il quale ricevere comunicazioni e il proprio indirizzo di posta elettronica. In caso di ricovero è possibile segnalare un recapito temporaneo per ottenere l’assegnazione della visita presso un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza. Sarà possibile segnalare eventuali giornate di non disponibilità alla convocazione a visita, nel caso in cui si debbano effettuare particolari terapie.Al termine della trasmissione della domanda la procedura fornirà una ricevuta che può essere stampata, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda. All’atto di trasmissione l’INPS rilascerà LA DATA DI INVITO A VISITA PRESSO LA ASL, qualora non sia possibile fissarla automaticamente la prenotazione verrà comunicata in seguito, a mezzo raccomandata e posta elettronica (se indicata). Per chi chiede la visita domiciliare il medico certificatore dovrà compilare ed inviare (sempre per via telematica) il certificato di in trasportabilità almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita. Nel caso in cui l’INPS non disponga dei dati anagrafici del cittadino sarà necessario che il richiedente si rechi direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
LA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE ASL Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia. In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa. La Commissione dell’Azieda ASL è integrata con un medico dell’INPS. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l’0esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione. IL VERBALE Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà validato dall’INPS, che provvederà ad inviarlo al domicilio dell’interessato. Se dal riconoscimento conseguirà un beneficio economico l’interessato verrà invitato a completare online su Internet o tramite il Patronato la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio economici. (Nel caso in cui il parere della Commissione non sia unanime l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che verranno esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure provvedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita in questo caso verrà effettuata anche con la presenza di un medico rappresentante delle associazioni di categoria e , nel caso di valutazione dell’hanicap, da un operatore sociale) Concluso l’iter sanitario l’Amministrazione titolare del potere concessorio verificherà i requisiti amministrativi ed invierà al domicilio dell’interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Per informazioni potete chiamare il Contact Center INPS al numero 803164. LA DURATA DEL PROCEDIMENTO Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni. |
FARE RICORSO Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso entro 180 giorni dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Per avviare e gestire un ricorso vi consigliamo di appoggiarvi a un Patronato Sindacale. Se il ricordo viene accettato e sono riconosciute dell provvidenze economiche sarà necessario consegnare una copia autentica della sentenza alla prefettura. Saranno riconosciuti anche gli arretrati, a partire dalla data di presentazione della domanda.
LE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ
Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%)
Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità: Meno di 33% : NON INVALIDO Da 34%
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità
DA 46%
- Collocamento mirato
Da 51% - congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL
Da 67% -esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000 Da 75%
ASSEGNO MENSILE,
concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego,
nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E' incompatibile con altri
redditi pensionistici. (L'assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E' stata istituita dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.) Il pagamento della pensione viene effettuato dall'INPS in rate mensili.
Per chi supera i 65
anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS. Le condizioni per ottenere questa pensione sono: PERCENTUALE INVALIDITA' CIVILE: 74%
ETA': compresa fra i 18 e i 65 anni
CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
REDDITO: disporre di un reddito annuno personale non superiore a Euro 15.154, 24. (Per approfondire clicca qui) SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all'INPS un'auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.
100% - Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la cuota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. PENSIONE DI INABILITA'
per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti
reddituali.
(La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188, viene concessa alle persone alle quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno economico, prenedndo in considerazione il solo reddito personale. La pensione viene erogata dall'INPS in 13 mensilità, e il limite reddituale previsto per il 2010 è di Euro 15.154, 24. (Per approfondire clicca qui). Tale pensione non è soggetta ad IRPEF. La pensione spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento. La pensione di inabilità è compatibile sia con l'attività lavorativa che con la patente di guida).
100% più indennità di accompagnamento
- Si intende la persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Oltre ai benefici del punto precedente:
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto. Per chi supera i 65 anni c'è l'assegno sociale dell'INPS.
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