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Blog di Camardelli arturo
Provvidenze economiche per inv alidi
civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2012
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Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli
agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle
pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai
ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune
provvidenze economiche.
Per il 2012 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati
dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 2
febbraio 2012, n. 10 (Allegato n. 2).
Nella tabella che segue riportiamo gli importi
in euro, comparati con quelli del 2011 - Leggi
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La riforma fiscale e
assistenziale
La Manovra di luglio, all'articolo 40, individua le modalità per recuperare
alle casse dell'erario 24 miliardi: 4 miliardi nel 2013 e
20 miliardi nel 2014. Il Decreto di ferragosto, non fa altro che
anticipare quelle misure al 2012 e al 2014.
Sembra un'operazione semplice, se non si ricorda quali sono i meccanismi di
questo recupero.
L'articolo 40 del Decreto di luglio prevede un taglio lineare della quasi
totalità delle agevolazioni fiscali per la maggioranza dei contribuenti. Per
l’esattezza la diminuzione sarà pari al 5% dal 2013 (ora è diventato il
2012) e al 20% nel 2014 (ora, 2013).
Come funziona? Se fino ad oggi, ad esempio, si detraevano 1000 euro di spese
sanitarie, dal 2012 se ne detrarranno il 5% quindi 950 e 800 nel 2013. Se
sembra poco, va rammentato che quel taglio riguarda anche altre detrazioni,
come quelli per i carichi di famiglia, o per il mutuo per la prima casa, o
per la bandante/colf o per gli ausili, per i veicoli adattati … oppure le
detrazioni per lavoro dipendente.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere, riteniamo che questo intervento
fiscale colpisca ancora di più i nuclei in cui è presente una
persona disabile, o un anziano non autofficiente, poiché le spese
detraibili (che spesso comunque contribuiscono ad impoverire la famiglia)
sono mediamente più onerose.
Un caso di evidente ulteriore pressione è riconducibile alle minori
deduzioni per l’assistenza specifica in caso di grave handicap. Queste
operano sul reddito imponibile, abbassandolo, diversamente dalle detrazioni
che invece abbassano percentualmente l’imposta. In futuro, quando quelle
deduzioni saranno possibili solo riducendole del 20%, il rischio è che il
reddito lordo superi determinate soglie e quindi venga tassato con
un’aliquota superiore che in precedenza.
Anche il primo accertamento all’INPS?
E nel testo della Manovra (art. 18, comma 22) troviamo anche un comma che ci
si aspettava ormai da anni: «Ai fini della razionalizzazione e
dell’unificazione del procedimento relativo al riconoscimento
dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell’handicap e
della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso
la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all’accertamento
dei requisiti sanitari».
Nella sostanza, si apre concretamente la possibilità che, oltre alla
funzione di ricezione delle domande, di erogazione delle provvidenze
economiche, di verifica dei verbali, di presenza in giudizio, passi
completamente all’INPS anche la fase di primo accertamento
ora attribuita alle Regioni che lo effettuano tramite le proprie Commissioni
ASL (nelle quali è già presente un medico INPS). In pratica, in alcune
Regioni, l’intera “filiera” potrebbe diventare di
competenza INPS.
Da far notare che questa “unificazione” riguarderebbe anche la valutazione
dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999 ai fini del
collocamento mirato).
INVALIDITA'
CIVILE
Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile i
cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di
natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito
da specifiche norme legislative.
Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il
riconoscimento dell'invalidità civile non devono essere state riconosciute
come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le
quali l'invalidità civile è incompatibile.
Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di
invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere
presentate all'INPS unicamente TRAMITE INTERNET.
CHI È CONSIDERATO INVALIDO CIVILE?Leggi
COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO Leggi DELL'INVALIDITÀ CIVILE?
FARE RICORSO..Leggi
LE PERCENTUALI DI INVALIDITA'.Leggi
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO..Leggi
SOGGETTI MINORI DI ETÀ DALLA NASCITA FINO AL
COMPIMENTO DEI 18 ANNI..Leggi
SOGGETTI IN ETÀ NON PIÙ LAVORATIVA, DAI 65 ANNI
IN POI...Leggi
CECITÀ CIVILE..Leggi
SORDOMUTISMO CIVILE..Leggi
COSA DICE LA LEGGE QUADRO..Leggi
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
È online sul sito dell'Agenzia delle Entrate
la nuova "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili"
che illustra le norme fiscali a favore dei contribuenti disabili e delle
loro famiglie. La guida contiene informazioni su detrazioni, agevolazioni e
sconti fiscali, ma anche alcuni modelli di autocertificazione da utilizzare
per ottenere le agevolazioni in caso di acquisto di veicoli e di sussidi
tecnici ed informatici.
AGEVOLAZIONI PER IL
SETTORE AUTO..Leggi
SPESE MEDICHE E FAMILIARI
A CARICO..Leggi
MOBILITA' E BARRIERE
ARCHITETTONICHE Leggi
AGEVOLAZIONI PER I NON
VEDENTI..Leggi
SERVIZI A DOMICILIO E NUMERI UTILI
L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i
contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli
degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi
di assistenza dell'Agenzia stessa.
Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono
trovare sul sito
www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Uffici - Assistenza dedicata ai
contribuenti con disabilità".
È possibile ottenere informazioni telefoniche tramite i centri di assistenza
telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
TESTO COMPLETO DELLA GUIDA [versione aggiornata al giugno 2010] (scaricabile)
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Indennità di
accompagnamento
Un quarto criterio è quanto mai ambiguo: «istituzione per l’indennità
di accompagnamento di un fondo per l’indennità sussidiaria
alla non-autosufficienza». Non si comprende se tale indennità
sussidiaria alla non-autosufficienza sarà integrativa
dell’indennità di accompagnamento oppure se la sostituirà e
come. Quello che segue nel testo del disegno di legge non aiuta a di svelare
l’arcano.Il Fondo sarà ripartito tra le Regioni, «in base a standard
afferenti alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della
stessa, nonché a fattori ambientali specifici». È forse una misura a
favore della popolazione anziana non autosufficiente?
A questa «indennità sussidiaria alla non-autosufficienza» vengono
poi attribuiti dei compiti “salvifici”: favorire l’integrazione e la
razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali
(ancora); favorire la libertà di scelta dell’utente;
diffondere l’assistenza domiciliare; finanziare
prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati
sussidiariamente via volontariato, no-profit, Onlus, cooperative e imprese
sociali, quali organizzazioni con finalità sociali.
Certamente non va ignorato che anche queste indennità saranno concesse agli
“autenticamente bisognosi”, e quindi si apre concretamente l'ipotesi che
l'erogazione dell'indennità di accompagnamento – comunque denominata – sia
legata al reddito.
Invalidità civile e contenzioso
La Manovra tenta di intervenire per limitare contenzioso
che riguarda l’invalidità, la cecità e la sordità civile, ma anche
l’inabilità e l’invalidità “pensionabili”, cioè quelle riconosciute ai
lavoratori, con un minimo di versamenti contributivi, divenuti disabili
parziali o totali nel corso della carriera lavorativa.
Bisogna sapere che la giacenza dei contenziosi legati all’invalidità
civile, a fine 2009, era di 292.726 casi. I nuovi
ricorsi nel 2009 sono stati 114.664, ma va tenuto conto che non si era
ancora conclusa la prima fase dei controlli straordinari e che nel corso del
2011 ce ne saranno altri 250.000 con un inevitabile incremento del
contenzioso.
Un ultimo dato interessante è quello relativo alle cause concluse
nel corso del 2009: sono 137.154. Il Giudice ha
dato ragione all’INPS in 58.866 casi. Meno della metà,
visto che in 64.063 casi il Giudice ha dato ragione agli
invalidi.
Tempi e risorse che l’INPS intende diminuire, per certi versi giustamente, e
che il testo della Manovra recepisce nell’articolo denominato Processo
civile ed altre disposizioni per la maggior efficienza della giustizia.
Questo presenta interventi che, nelle intenzioni di chi ha elaborato il
testo, vengono proposti come una forma di tutela per il Cittadino. In
realtà, per quanto riguarda le invalidità civili, l’intento è quello di
ridurre e limitare il contenzioso, non sempre garantendo la
“parità” fra le parti. Vediamo di cosa si tratta.
Nuove modalità di ricorso
Attualmente chi vuole opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di
invalidità o di handicap presenta ricorso al Giudice,
allega memorie, documentazione sanitaria, perizie di parte. Il Giudice
nomina un CTU, Consulente Tecnico dell’Ufficio, incaricato
di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisisce, assieme
alle eventuali memorie, perizie, documentazioni della controparte. I
tempi, spesso, sono molto lunghi e possono
arrivare ad alcuni anni prima della sentenza del Giudice.
Il testo del Decreto Legge 98/2011 (art. 38, comma 1) modifica il Codice di
procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste
situazioni: l’articolo 445 bis. Questo articolo prevede l’accertamento
tecnico preventivo obbligatorio. L’obiettivo è di risolvere il
contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile
di ripetute udienze. Teoricamente positivo come intento.
Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un
verbale di invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso
introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza
di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in
causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della
conciliazione della lite (con ciò che comporta poi in termini di processo
verbale in caso di conciliazione).
Il Giudice nomina il consulente tecnico. Il consulente tecnico provvede a
stendere la relazione e, prima di depositarla, tenta la conciliazione fra le
parti.
Senza accertamento tecnico preventivo il Giudice non procede. Alla prima
udienza, se rileva che non è stata presentata l’istanza o non è stato
completato l’accertamento tecnico preventivo, concede al massimo
altri 15 giorni di tempo.
Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato
alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio non
superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con
decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione
del consulente.
Il decreto è
inappellabile
Non si possono più presentare ricorsi. Gli enti competenti (es. INPS)
provvedono, dopo la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro
120 giorni.
Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve
depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La successiva sentenza – secondo quanto previsto dalla
Manovra – è inappellabile e questa limitazione ad
un solo grado di giudizio lascia alquanto perplessi, perchè
contrario agli stessi principi del nostro diritto.
In un successivo passaggio (art. 38, comma 8), la Manovra interviene ancora
sulla partecipazione dell’INPS nella definizione della relazione peritale
del consulente tecnico di ufficio. La Manovra modifica una norma già
esistente (art. 10, comma 6-bis, Legge 2 dicembre 2005, n. 248) con
l’intento di rendere più semplice la partecipazione del medico
legale INPS, rispetto alla partecipazione dell’eventuale consulente
della controparte (Cittadino).
Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore dal primo gennaio
2012. È da capire se riguarderanno anche i ricorsi già depositati
oppure solo quelli presentati dopo quella data.
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TESTO COMPLETO DELLA GUIDA [versione aggiornata al giugno 2010] (scaricabile)
Invalidità civile: i nuovi "ricorsi"-
Fino al 31 dicembre 2011 chi
intendeva opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di
handicap presentava ricorso al Giudice, allegando memorie, documentazione
sanitaria, perizie di parte. Il Giudice nominava un CTU, Consulente Tecnico
dell’Ufficio, incaricato di stendere una relazione peritale che poi il
Giudice acquisiva, assieme alle eventuali memorie, perizie, documentazioni
della controparte. I tempi, spesso, erano molto lunghi arrivando ad alcuni
anni prima della sentenza che giungeva dopo varie udienze.
Gennaio 2012 Dal primo
gennaio 2012 cambiano dunque le regole. L’articolo 38 della Legge 111/2011,
infatti, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo
articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis.-
Continua
ISEE
E tornando alle indicazioni del disegno di legge di delega,
il primo criterio di riforma risiede proprio nella revisione dell’ISEE
(l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente), con particolare
attenzione alla composizione del nucleo familiare. Va rammentato che l’ISEE
già considera la composizione del nucleo familiare e che alcuni quozienti
sono già applicati se sono presenti minori, disabili o anziani.
Inoltre, oltre al reddito del nucleo, tiene in considerazione, pur al di
sopra di determinate franchigie, la casa di abitazione e il patrimonio
mobiliare (titoli, risparmi ecc.).
È, quindi, difficile intuire quali siano le reali intenzioni del Governo: se
far pesare di più determinate situazioni di potenziale disagio, oppure
attribuirvi un peso inferiore. Oppure far pesare di più i redditi e il
patrimonio. Inoltre va rammentato che abitualmente l’ISEE viene applicato
quando si richiedono prestazioni sociali agevolate: è cioè
uno strumento usato per definire la partecipazione alla spesa
e che gli enti erogatori possono modificare nell’incidenza dei singoli
indicatori. L’attenzione prioritaria all’ISEE significa che si intende
conferire una maggiore efficacia agli strumenti per la partecipazione alla
spesa e renderli più stringenti anche per gli Enti locali.
Ed infatti il secondo criterio indicato prevede il riordino dei
criteri, inclusi quelli relativi alla invalidità e alla
reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali,
nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per
l’accesso alle prestazioni socio assistenziali. Si noti che non solo si fa
riferimento al reddito ma addirittura al patrimonio (es. abitazione,
risparmi ecc.).
Pensioni e limiti di
reddito: Sentenza di Cassazione -
Il 25 febbraio scorso la
Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha pronunciato una Sentenza (n.
4677) che potrebbe avere effetti pesanti per gli invalidi titolari
di pensione o di assegno, cioè per gli invalidi totali e parziali
(circa 850mila persone) e, a ricaduta, per i ciechi e i sordi parimenti
titolari di pensione.
In premessa va fatta una precisazione fondamentale da
tenere bene a mente: le sentenze di Corte di Cassazione, soprattutto se non
pronunciate a Sezioni Unite, rappresentano un orientamento giurisprudenziale
che può essere motivatamente superato da altre sentenze. Inoltre vanno lette
con grande prudenza e tenuto conto del caso di specie.
La Sentenza riguarda i limiti reddituali fissati per la
concessione agli invalidi al 100% della pensione di invalidità civile
(fissato nel 2011 a 15.305,79 euro).
A parere della Corte, il limite da tenere in considerazione non è
solo quello personale, ma anche quello dell’eventuale coniuge,
seguendo pertanto la stessa logica prevista per la pensione sociale.
Effetti
Su queste basi, la Corte non solo afferma che bisogna far riferimento anche
al reddito del coniuge, ma che, dopo l’approvazione
dell’art. 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, tali modalità e
criteri valgono anche per la concessione dell’assegno agli invalidi
parziali (il limite è attualmente a 4.470,70 euro lordi annuali).
Conseguentemente, anche se la Corte non si spinge ad esplicitarlo, la
diversa modalità di calcolo che contempli anche il reddito del coniuge
dovrebbe riguardare anche le pensioni per i ciechi (parziali e totali) e i
sordi.
Per completezza, rammentiamo che l’importo di pensioni ed assegni è fissato
per il 2011 a 260,27 euro mensili.
Pertanto, se venisse applicato il principio espresso da questa ultima
Sentenza, verrebbero revocate le provvidenze (assegni e pensioni, con
esclusione dell’indennità di accompagnamento) ai titolari il cui reddito
personale, già inferiore ai limiti fissati, assommato a quello del coniuge
comporti il superamento dei limiti stessi.
Cosa accade ora
Fino ad oggi l’INPS, cui è affidata la funzione di
erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili, ha
valutato il limite reddituale secondo una prassi ed una giurisprudenza
consolidata, riferendosi al reddito personale dell’invalido. Incidentalmente
si rileva, peraltro, una discutibile ambiguità dell’INPS nel riferirsi al
reddito complessivo anziché al reddito imponibile, cioè quello
effettivamente rimasto a disposizione del contribuente, ma questo è altro
tema.
L’INPS, intimato nel dibattimento, ha presentato il controricorso
che poi è stato accettato nella Sentenza di Cassazione. L’Istituto, che ha
quindi ben chiaro che la Cassazione approva il suo orientamento,
verosimilmente applicherà i contenuti riconosciuti con questa Sentenza
revocando tutte le provvidenze – magari concesse per
decenni – ritenute illecite.
Se questo avvenisse, vi sarebbe una conseguente nuova impennata di
ricorsi davanti al Giudice da parte degli invalidi che si vedessero
revocare la pensione o l’assegno, ricorso che consigliamo.
Ma è anche possibile che tale nuovo criterio venga applicato nel corso del
Piano straordinario di verifica sulle invalidità civili già
nel 2011 (250mila controlli), revocando così le provvidenze, per via
“amministrativa e contabile” senza dover effettuare le “disagevoli” visite
di controllo.
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Taglio delle agevolazioni
fiscali
Non solo l’iter di approvazione della Manovra è stato rapidissimo, ma dopo
la prima stesura sono intervenute modificazioni per renderla ancora più
incisiva sul piano dei conti: recuperare con certezza 24 miliardi
dagli interventi su fisco e assistenza.
Ciò ha comportato l’approvazione di un comma che prevede una
diminuzione di moltissime agevolazioni fiscali per la maggioranza
dei contribuenti. Per l’esattezza la diminuzione sarà pari al 5% dal
2013 e al 20% nel 2014.
Gran parte di queste riduzioni riguardano le famiglie e
investono le più comuni detrazioni e deduzioni che la maggioranza dei
contribuenti applica al momento della presentazione della denuncia dei
redditi: detrazioni per lavoro dipendente, deduzioni per la prima casa,
detrazioni forfettarie per carichi di famiglia (figli, coniuge...),
detrazioni per spese sanitarie e così via. Fra le agevolazioni viene ridotta
anche la possibilità di dedurre le spese mediche di
assistenza specifica per le persone con grave disabilità (es. infermiere,
terapista) nonché di detrarre le spese per ausili, veicoli, sussidi tecnici
informatici, cani guida per non vedenti, deduzioni e detrazioni per le
badanti.
Questa riduzione sostanziale inciderà su tutte le famiglie
ma in modo ancora più decisivo sui nuclei in cui è presente una
persona anziana non autosufficiente o con disabilità.
Spesa protesica e ticket
La Manovra fissa alcuni punti fermi nel controllo della spesa sanitaria
(aggiuntivi a quelli relativi alla spesa per il personale). L’obiettivo di
risparmio, già definito negli anni passati, è rafforzato da ulteriori
misure. Una di queste riguarda la spesa per i dispositivi medici
e la spesa protesica (ausili, protesi, ortesi).
A partire dal 2013 (art. 17, comma 1, lett. c) la spesa sostenuta
direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale per l’acquisto di dispositivi
medici, compresa quella protesica, è fissata entro
un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione.
Il tetto di spesa è riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario
nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard.
L’eventuale “sforamento” è recuperato interamente a carico
della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio
regionale. Questa rigida compressione della spesa avrà
delle probabili conseguenze, ancora da definire, nella qualità delle
prestazioni protesiche attualmente riservate alle persone con
disabilità.
L’altra novità, la cui entrata in vigore dovrebbe essere immediata, è
l’introduzione del cosiddetto super-ticket di 10 euro sulle
prestazioni specialistiche. In realtà le modalità di applicazione sono
affidate alle Regioni. Queste possono decidere, in base alle loro
disponibilità di bilancio, se applicarlo in toto o in parte o in forma
diversificata ai Cittadini. In estrema sintesi, la Manovra richiede “solo”
che per ogni prestazione specialistica si recuperino 10 euro. Ovviamente le
Regioni più dissestate economicamente quei dieci euro aggiuntivi dovranno
chiederli ai Cittandini, senza sconto alcuno.
Crisi/ Pd: Piano Eurosud è
ennesima presa in giro -
Il piano Eurosud del Governo non è credibile e ha tutta
l'aria di essere la solita serie di parole a cui non segue mai nulla di
concreto Così è stato con i 3 piani per il Sud precedentemente annunciati e
mai nati". Così Alberto Losacco, parlamentare del Pd e coordinatore di
Areadem Puglia, commenta il piano Eurosud di Tremonti. "La stato di caos in
cui si trova il governo e la sua incapacità operativa, basta pensare ai
continui rinvii del dl sviluppo, fanno pensare al peggio - prosegue Losacco
-. In tutti i casi le misure presentate hanno l'aspetto del compitino
assemblato in fretta e furia ad uso mediatico. L'unica certezza per il
mezzogiorno, fino ad oggi, è stato il depredamento dei fondi Fas. Se il
Governo volesse intervenire realmente per il Sud dovrebbe agire sul credito
d'imposta, ripensare il pessimo federalismo fiscale voluto dalla Lega e
prevedere tempi certi di pagamento della P.A.. Ripensare un fiscalità di
vantaggio per chi investe al Sud e soprattutto reindirizzare i fondi per le
infrastrutture che sono stati letteralmente
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