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Blog di Camardelli arturo

 

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2012 -

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2012 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 2 febbraio 2012, n. 10  (Allegato n. 2).

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2011 -  Leggi


 

La riforma fiscale e

assistenziale

 

La Manovra di luglio, all'articolo 40, individua le modalità per recuperare alle casse dell'erario 24 miliardi: 4 miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014. Il Decreto di ferragosto, non fa altro che anticipare quelle misure al 2012 e al 2014.

Sembra un'operazione semplice, se non si ricorda quali sono i meccanismi di questo recupero.

L'articolo 40 del Decreto di luglio prevede un taglio lineare della quasi totalità delle agevolazioni fiscali per la maggioranza dei contribuenti. Per l’esattezza la diminuzione sarà pari al 5% dal 2013 (ora è diventato il 2012) e al 20% nel 2014 (ora, 2013).

Come funziona? Se fino ad oggi, ad esempio, si detraevano 1000 euro di spese sanitarie, dal 2012 se ne detrarranno il 5% quindi 950 e 800 nel 2013. Se sembra poco, va rammentato che quel taglio riguarda anche altre detrazioni, come quelli per i carichi di famiglia, o per il mutuo per la prima casa, o per la bandante/colf o per gli ausili, per i veicoli adattati … oppure le detrazioni per lavoro dipendente.

 Come abbiamo già avuto modo di scrivere, riteniamo che questo intervento fiscale colpisca ancora di più i nuclei in cui è presente una persona disabile, o un anziano non autofficiente, poiché le spese detraibili (che spesso comunque contribuiscono ad impoverire la famiglia) sono mediamente più onerose.

Un caso di evidente ulteriore pressione è riconducibile alle minori deduzioni per l’assistenza specifica in caso di grave handicap. Queste operano sul reddito imponibile, abbassandolo, diversamente dalle detrazioni che invece abbassano percentualmente l’imposta. In futuro, quando quelle deduzioni saranno possibili solo riducendole del 20%, il rischio è che il reddito lordo superi determinate soglie e quindi venga tassato con un’aliquota superiore che in precedenza.


Anche il primo accertamento all’INPS?

E nel testo della Manovra (art. 18, comma 22) troviamo anche un comma che ci si aspettava ormai da anni: «Ai fini della razionalizzazione e dell’unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell’handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari».

Nella sostanza, si apre concretamente la possibilità che, oltre alla funzione di ricezione delle domande, di erogazione delle provvidenze economiche, di verifica dei verbali, di presenza in giudizio, passi completamente all’INPS anche la fase di primo accertamento ora attribuita alle Regioni che lo effettuano tramite le proprie Commissioni ASL (nelle quali è già presente un medico INPS). In pratica, in alcune Regioni, l’intera “filiera” potrebbe diventare di competenza INPS.

Da far notare che questa “unificazione” riguarderebbe anche la valutazione dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999 ai fini del collocamento mirato).


INVALIDITA' CIVILE

 

Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l'invalidità civile è incompatibile.
Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all'INPS unicamente TRAMITE INTERNET.


CHI È CONSIDERATO INVALIDO CIVILE?Leggi


COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO Leggi DELL'INVALIDITÀ CIVILE?


FARE RICORSO..Leggi


LE PERCENTUALI DI INVALIDITA'.Leggi


INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO..Leggi


SOGGETTI MINORI DI ETÀ DALLA NASCITA FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI..Leggi


SOGGETTI IN ETÀ NON PIÙ LAVORATIVA, DAI 65 ANNI IN POI...Leggi


CECITÀ CIVILE..Leggi


SORDOMUTISMO CIVILE..Leggi


COSA DICE LA LEGGE QUADRO..Leggi


GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

 

È online sul sito dell'Agenzia delle Entrate la nuova "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" che illustra le norme fiscali a favore dei contribuenti disabili e delle loro famiglie. La guida contiene informazioni su detrazioni, agevolazioni e sconti fiscali, ma anche alcuni modelli di autocertificazione da utilizzare per ottenere le agevolazioni in caso di acquisto di veicoli e di sussidi tecnici ed informatici.  

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO..Leggi

SPESE MEDICHE E FAMILIARI A CARICO..Leggi

MOBILITA' E BARRIERE ARCHITETTONICHE Leggi

AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI..Leggi


SERVIZI A DOMICILIO E NUMERI UTILI

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia stessa.

Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono trovare sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Uffici - Assistenza dedicata ai contribuenti con disabilità".

È possibile ottenere informazioni telefoniche tramite i centri di assistenza telefonica, che rispondono al  numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

TESTO COMPLETO DELLA GUIDA [versione aggiornata al giugno 2010] (scaricabile)


 

 

Indennità di accompagnamento

Un quarto criterio è quanto mai ambiguo: «istituzione per l’indennità di accompagnamento di un fondo per l’indennità sussidiaria alla non-autosufficienza». Non si comprende se tale indennità sussidiaria alla non-autosufficienza sarà integrativa dell’indennità di accompagnamento oppure se la sostituirà e come. Quello che segue nel testo del disegno di legge non aiuta a di svelare l’arcano.Il Fondo sarà ripartito tra le Regioni, «in base a standard afferenti alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa, nonché a fattori ambientali specifici». È forse una misura a favore della popolazione anziana non autosufficiente?

A questa «indennità sussidiaria alla non-autosufficienza» vengono poi attribuiti dei compiti “salvifici”: favorire l’integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali (ancora); favorire la libertà di scelta dell’utente; diffondere l’assistenza domiciliare; finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, no-profit, Onlus, cooperative e imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali.

Certamente non va ignorato che anche queste indennità saranno concesse agli “autenticamente bisognosi”, e quindi si apre concretamente l'ipotesi che l'erogazione dell'indennità di accompagnamento – comunque denominata – sia legata al reddito.


Invalidità civile e contenzioso

La Manovra tenta di intervenire per limitare contenzioso che riguarda l’invalidità, la cecità e la sordità civile, ma anche l’inabilità e l’invalidità “pensionabili”, cioè quelle riconosciute ai lavoratori, con un minimo di versamenti contributivi, divenuti disabili parziali o totali nel corso della carriera lavorativa.

Bisogna sapere che la giacenza dei contenziosi legati all’invalidità civile, a fine 2009, era di 292.726 casi. I nuovi ricorsi nel 2009 sono stati 114.664, ma va tenuto conto che non si era ancora conclusa la prima fase dei controlli straordinari e che nel corso del 2011 ce ne saranno altri 250.000 con un inevitabile incremento del contenzioso.

Un ultimo dato interessante è quello relativo alle cause concluse nel corso del 2009: sono 137.154. Il Giudice ha dato ragione all’INPS in 58.866 casi. Meno della metà, visto che in 64.063 casi il Giudice ha dato ragione agli invalidi.

Tempi e risorse che l’INPS intende diminuire, per certi versi giustamente, e che il testo della Manovra recepisce nell’articolo denominato Processo civile ed altre disposizioni per la maggior efficienza della giustizia. Questo presenta interventi che, nelle intenzioni di chi ha elaborato il testo, vengono proposti come una forma di tutela per il Cittadino. In realtà, per quanto riguarda le invalidità civili, l’intento è quello di ridurre e limitare il contenzioso, non sempre garantendo la “parità” fra le parti. Vediamo di cosa si tratta.


Nuove modalità di ricorso

Attualmente chi vuole opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di handicap presenta ricorso al Giudice, allega memorie, documentazione sanitaria, perizie di parte. Il Giudice nomina un CTU, Consulente Tecnico dell’Ufficio, incaricato di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisisce, assieme alle eventuali memorie, perizie, documentazioni della controparte. I tempi, spesso, sono molto lunghi e possono arrivare ad alcuni anni prima della sentenza del Giudice.

Il testo del Decreto Legge 98/2011 (art. 38, comma 1) modifica il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis. Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio. L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze. Teoricamente positivo come intento.

Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un verbale di invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite (con ciò che comporta poi in termini di processo verbale in caso di conciliazione).

Il Giudice nomina il consulente tecnico. Il consulente tecnico provvede a stendere la relazione e, prima di depositarla, tenta la conciliazione fra le parti.

Senza accertamento tecnico preventivo il Giudice non procede. Alla prima udienza, se rileva che non è stata presentata l’istanza o non è stato completato l’accertamento tecnico preventivo, concede al massimo altri 15 giorni di tempo.

Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.


Il decreto è inappellabile

Non si possono più presentare ricorsi. Gli enti competenti (es. INPS) provvedono, dopo la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La successiva sentenza – secondo quanto previsto dalla Manovra – è inappellabile e questa limitazione ad un solo grado di giudizio lascia alquanto perplessi, perchè contrario agli stessi principi del nostro diritto.

In un successivo passaggio (art. 38, comma 8), la Manovra interviene ancora sulla partecipazione dell’INPS nella definizione della relazione peritale del consulente tecnico di ufficio. La Manovra modifica una norma già esistente (art. 10, comma 6-bis, Legge 2 dicembre 2005, n. 248) con l’intento di rendere più semplice la partecipazione del medico legale INPS, rispetto alla partecipazione dell’eventuale consulente della controparte (Cittadino).

Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore dal primo gennaio 2012. È da capire se riguarderanno anche i ricorsi già depositati oppure solo quelli presentati dopo quella data.


 

 

 

 

 

 

TESTO COMPLETO DELLA GUIDA [versione aggiornata al giugno 2010] (scaricabile)


Invalidità civile: i nuovi "ricorsi"Fino al 31 dicembre 2011 chi intendeva opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di handicap presentava ricorso al Giudice, allegando memorie, documentazione sanitaria, perizie di parte. Il Giudice nominava un CTU, Consulente Tecnico dell’Ufficio, incaricato di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisiva, assieme alle eventuali memorie, perizie, documentazioni della controparte. I tempi, spesso, erano molto lunghi arrivando ad alcuni anni prima della sentenza che giungeva dopo varie udienze.

Gennaio 2012 Dal primo gennaio 2012 cambiano dunque le regole. L’articolo 38 della Legge 111/2011, infatti, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis.- Continua


ISEE

E tornando alle indicazioni del disegno di legge di delega, il primo criterio di riforma risiede proprio nella revisione dell’ISEE (l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente), con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare. Va rammentato che l’ISEE già considera la composizione del nucleo familiare e che alcuni quozienti sono già applicati se sono presenti minori, disabili o anziani. Inoltre, oltre al reddito del nucleo, tiene in considerazione, pur al di sopra di determinate franchigie, la casa di abitazione e il patrimonio mobiliare (titoli, risparmi ecc.).

È, quindi, difficile intuire quali siano le reali intenzioni del Governo: se far pesare di più determinate situazioni di potenziale disagio, oppure attribuirvi un peso inferiore. Oppure far pesare di più i redditi e il patrimonio. Inoltre va rammentato che abitualmente l’ISEE viene applicato quando si richiedono prestazioni sociali agevolate: è cioè uno strumento usato per definire la partecipazione alla spesa e che gli enti erogatori possono modificare nell’incidenza dei singoli indicatori. L’attenzione prioritaria all’ISEE significa che si intende conferire una maggiore efficacia agli strumenti per la partecipazione alla spesa e renderli più stringenti anche per gli Enti locali.

Ed infatti il secondo criterio indicato prevede il riordino dei criteri, inclusi quelli relativi alla invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l’accesso alle prestazioni socio assistenziali. Si noti che non solo si fa riferimento al reddito ma addirittura al patrimonio (es. abitazione, risparmi ecc.).


Pensioni e limiti di reddito: Sentenza di Cassazione - Il 25 febbraio scorso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha pronunciato una Sentenza (n. 4677) che potrebbe avere effetti pesanti per gli invalidi titolari di pensione o di assegno, cioè per gli invalidi totali e parziali (circa 850mila persone) e, a ricaduta, per i ciechi e i sordi parimenti titolari di pensione.

In premessa va fatta una precisazione fondamentale da tenere bene a mente: le sentenze di Corte di Cassazione, soprattutto se non pronunciate a Sezioni Unite, rappresentano un orientamento giurisprudenziale che può essere motivatamente superato da altre sentenze. Inoltre vanno lette con grande prudenza e tenuto conto del caso di specie.

La Sentenza riguarda i limiti reddituali fissati per la concessione agli invalidi al 100% della pensione di invalidità civile (fissato nel 2011 a 15.305,79 euro).

A parere della Corte, il limite da tenere in considerazione non è solo quello personale, ma anche quello dell’eventuale coniuge, seguendo pertanto la stessa logica prevista per la pensione sociale.

Effetti

Su queste basi, la Corte non solo afferma che bisogna far riferimento anche al reddito del coniuge, ma che, dopo l’approvazione dell’art. 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, tali modalità e criteri valgono anche per la concessione dell’assegno agli invalidi parziali (il limite è attualmente a 4.470,70 euro lordi annuali).

Conseguentemente, anche se la Corte non si spinge ad esplicitarlo, la diversa modalità di calcolo che contempli anche il reddito del coniuge dovrebbe riguardare anche le pensioni per i ciechi (parziali e totali) e i sordi.

Per completezza, rammentiamo che l’importo di pensioni ed assegni è fissato per il 2011 a 260,27 euro mensili.

Pertanto, se venisse applicato il principio espresso da questa ultima Sentenza, verrebbero revocate le provvidenze (assegni e pensioni, con esclusione dell’indennità di accompagnamento) ai titolari il cui reddito personale, già inferiore ai limiti fissati, assommato a quello del coniuge comporti il superamento dei limiti stessi.

Cosa accade ora

Fino ad oggi l’INPS, cui è affidata la funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili, ha valutato il limite reddituale secondo una prassi ed una giurisprudenza consolidata, riferendosi al reddito personale dell’invalido. Incidentalmente si rileva, peraltro, una discutibile ambiguità dell’INPS nel riferirsi al reddito complessivo anziché al reddito imponibile, cioè quello effettivamente rimasto a disposizione del contribuente, ma questo è altro tema.

L’INPS, intimato nel dibattimento, ha presentato il controricorso che poi è stato accettato nella Sentenza di Cassazione. L’Istituto, che ha quindi ben chiaro che la Cassazione approva il suo orientamento, verosimilmente applicherà i contenuti riconosciuti con questa Sentenza revocando tutte le provvidenze – magari concesse per decenni – ritenute illecite.

Se questo avvenisse, vi sarebbe una conseguente nuova impennata di ricorsi davanti al Giudice da parte degli invalidi che si vedessero revocare la pensione o l’assegno, ricorso che consigliamo.

Ma è anche possibile che tale nuovo criterio venga applicato nel corso del Piano straordinario di verifica sulle invalidità civili già nel 2011 (250mila controlli), revocando così le provvidenze, per via “amministrativa e contabile” senza dover effettuare le “disagevoli” visite di controllo.


 

 

 

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Taglio delle agevolazioni fiscali

Non solo l’iter di approvazione della Manovra è stato rapidissimo, ma dopo la prima stesura sono intervenute modificazioni per renderla ancora più incisiva sul piano dei conti: recuperare con certezza 24 miliardi dagli interventi su fisco e assistenza.

Ciò ha comportato l’approvazione di un comma che prevede una diminuzione di moltissime agevolazioni fiscali per la maggioranza dei contribuenti. Per l’esattezza la diminuzione sarà pari al 5% dal 2013 e al 20% nel 2014.

Gran parte di queste riduzioni riguardano le famiglie e investono le più comuni detrazioni e deduzioni che la maggioranza dei contribuenti applica al momento della presentazione della denuncia dei redditi: detrazioni per lavoro dipendente, deduzioni per la prima casa, detrazioni forfettarie per carichi di famiglia (figli, coniuge...), detrazioni per spese sanitarie e così via. Fra le agevolazioni viene ridotta anche la possibilità di dedurre le spese mediche di assistenza specifica per le persone con grave disabilità (es. infermiere, terapista) nonché di detrarre le spese per ausili, veicoli, sussidi tecnici informatici, cani guida per non vedenti, deduzioni e detrazioni per le badanti.

Questa riduzione sostanziale inciderà su tutte le famiglie ma in modo ancora più decisivo sui nuclei in cui è presente una persona anziana non autosufficiente o con disabilità.


Spesa protesica e ticket

La Manovra fissa alcuni punti fermi nel controllo della spesa sanitaria (aggiuntivi a quelli relativi alla spesa per il personale). L’obiettivo di risparmio, già definito negli anni passati, è rafforzato da ulteriori misure. Una di queste riguarda la spesa per i dispositivi medici e la spesa protesica (ausili, protesi, ortesi).

A partire dal 2013 (art. 17, comma 1, lett. c) la spesa sostenuta direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale per l’acquisto di dispositivi medici, compresa quella protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione. Il tetto di spesa è riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard.

L’eventuale “sforamento” è recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Questa rigida compressione della spesa avrà delle probabili conseguenze, ancora da definire, nella qualità delle prestazioni protesiche attualmente riservate alle persone con disabilità.

L’altra novità, la cui entrata in vigore dovrebbe essere immediata, è l’introduzione del cosiddetto super-ticket di 10 euro sulle prestazioni specialistiche. In realtà le modalità di applicazione sono affidate alle Regioni. Queste possono decidere, in base alle loro disponibilità di bilancio, se applicarlo in toto o in parte o in forma diversificata ai Cittadini. In estrema sintesi, la Manovra richiede “solo” che per ogni prestazione specialistica si recuperino 10 euro. Ovviamente le Regioni più dissestate economicamente quei dieci euro aggiuntivi dovranno chiederli ai Cittandini, senza sconto alcuno.


Crisi/ Pd: Piano Eurosud è ennesima presa in giro - Il piano Eurosud del Governo non è credibile e ha tutta l'aria di essere la solita serie di parole a cui non segue mai nulla di concreto Così è stato con i 3 piani per il Sud precedentemente annunciati e mai nati". Così Alberto Losacco, parlamentare del Pd e coordinatore di Areadem Puglia, commenta il piano Eurosud di Tremonti. "La stato di caos in cui si trova il governo e la sua incapacità operativa, basta pensare ai continui rinvii del dl sviluppo, fanno pensare al peggio - prosegue Losacco -. In tutti i casi le misure presentate hanno l'aspetto del compitino assemblato in fretta e furia ad uso mediatico. L'unica certezza per il mezzogiorno, fino ad oggi, è stato il depredamento dei fondi Fas. Se il Governo volesse intervenire realmente per il Sud dovrebbe agire sul credito d'imposta, ripensare il pessimo federalismo fiscale voluto dalla Lega e prevedere tempi certi di pagamento della P.A.. Ripensare un fiscalità di vantaggio per chi investe al Sud e soprattutto reindirizzare i fondi per le infrastrutture che sono stati letteralmente