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  Registrato al n. 11/2003 presso il Tribunale di Roma - Direttore editoriale e web publisher: Arturo CAMARDELLI 

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GUIDA PRATICA

CHI È CONSIDERATO INVALIDO CIVILE?

Per esercitare i diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il RICONOSCIMENTO della condizione invalidante.

Il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un’infermità, che può essere FISICA, PSICHICA o SENSORIALE, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un’ attività nel modo o nei limiti considerati normali.

Chi è considerato INVALIDO CIVILE?

Il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3.

Il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età

Il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Sono considerati invalidi civili anche i CIECHI CIVILI e i SORDOMUTI


L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide.
Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.
L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Nel 2009 l'importo era di 472,00 euro per 12 mensilità.
L’assegno di accompagnamento si ottiene presentano la domanda per l’accertamento dell’invalidità alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito  "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso diricovero a pagamento in strutture residenziali.
La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.
L'indennità di accompagnamento spetta anche
•    ai ciechi assoluti.
•    alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
•    ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero  1377 del 2003)
•    alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dallasindrome di Down
•    alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"
•   a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti" (sentenza n.1268 del 2005).

SOGGETTI IN ETÀ NON PIÙ LAVORATIVA, DAI 65 ANNI IN POI

Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle seguenti condizioni:

  • Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età da 34% a 99%
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.

  • Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età con 100% di invalidità
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
    Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
    " Necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti quotidiano della vita (non autosufficienti) e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
    Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
    Indennità di frequenza.
    Concessione dell'indennità di accompagnamento.


COSA DICE LA LEGGE QUADRO

 

L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP

L'articolo 3, comm 1 della Legge 104/92 definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Ecco i benefici per le diverse condizione riconosciute:

  • Persona riconosciuta handicappata, con invalidità civile superiore al 67% o con invalidità inscritta alla I, II o III tabella A della Legge 648/50, assunta in enti pubblici
    Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92)

  • Persona riconosciuta handicappata, che deve sostenere esami pubblici o di abilitazione alle professioni
    Diritto agli ausili necessari per sostenere le prove, nonché alla disponibilità di tempi aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 Legge 104/92)

  • Persona riconosciuta handicappata per ridotte capacità motorie permanenti o affetta da pluriamputazioni; persona riconosciuta handicappata per handicap psichico o mentale con idennità di accompagnamento come invalido civile
    Può usufruire dell'acquisto di veicoli ad I.V.A. agevolata (4% anziché 20%) e può essere esente dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 8 della Legge 449/97 e art. 30 comma 7 della Legge 328/2000)

  • Persona riconosciuta handicappata con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio che limitano l'autosufficienza e l'integrazione
    Può usufruire dell'I.V.A. agevolata per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati, preposti alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura (art. 3 del DM 14/3/1998)

L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE

E' riconosciuta "grave" la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlate all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione"

Ecco i benefici per le diverse condizione riconosciute:

  • Persona riconosciuta handicappata in situazione grave in caso di minore
    La lavoratrice madre o, in alternativa, padre, anche adottivi, possono ottenere un prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (art. 7 della Legge 1204/71).
    Oppure, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del minore (art. 33, comma 1, della Legge 104/92).
    Chiunque assista un bambino di età non inferiore a tre anni può usufruire delle seguenti agevolazioni: tre giorni di permesso mensile purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno; diritto di scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta (art. 33 della Legge 104/92)

  • In caso di maggiore età
    Diritto di sciegliere la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta; deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5% o 10% del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire.


 

 

 

TESTO COMPLETO DELLA GUIDA [versione aggiornata al giugno 2010] (scaricabile)


COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE?

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate all’INPS, unitamente alla certificazione medica, UNICAMENTE TRAMITE INTERNET.
Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:
1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante
2. presentare ad INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), domanda di riconoscimento dei benefici 3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.

LA CERTIFICAZIONE MEDICA
Il medico certificatore per essere abilitato deve aver fatto richiesta all’INPS e aver ottenuto un codice PIN che permette la trasmissione della certificazione medica online.
L’elenco dei medici certificatori accreditati, sarà pubblicato sul sito web dell’INPS (www.inps.it). Il medico compilerà il certificato sulla base del modello messo a disposizione sullo stesso sito.
Una volta completata l’acquisizione online del certificato, il medico deve consegnare al richiedente:
- l’attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda.
- La copia originale firmata del certificato
- L’eventuale certificato di in trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare
NB: Il certificato ha una validità massima di 30 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS
La domanda può essere presentata dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS e/0 da soggetti autorizzati oppure dagli enti di Patronato e le Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

Come si richiede il PIN?
Telefonando al Contact Center INPS (803164) o attraverso il sito www.inps.it accedendo alla sezione Servizi online. Inserendo in Internet i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN, mentre le seconda parte del codice sarà recapitata presso la propria abitazione tramite la posta ordinaria.Perché la domanda per via telematica vada a buon fine è necessario compilarla in OGNI sua parte, ed è sempre necessario, durante la procedura, inserire il numero del certificato rilasciato da medico, già registrato online.
Nella domanda sarà possibile indicare il recapito presso il quale ricevere comunicazioni e il proprio indirizzo di posta elettronica. In caso di ricovero è possibile segnalare un recapito temporaneo per ottenere l’assegnazione della visita presso un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.
Sarà possibile segnalare eventuali giornate di non disponibilità alla convocazione a visita, nel caso in cui si debbano effettuare particolari terapie.Al termine della trasmissione della domanda la procedura fornirà una ricevuta che può essere stampata, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda.
All’atto di trasmissione l’INPS rilascerà LA DATA DI INVITO A VISITA PRESSO LA ASL, qualora non sia possibile fissarla automaticamente la prenotazione verrà comunicata in seguito, a mezzo raccomandata e posta elettronica (se indicata).

Per chi chiede la visita domiciliare il medico certificatore dovrà compilare ed inviare (sempre per via telematica) il certificato di in trasportabilità almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita.

Nel caso in cui l’INPS non disponga dei dati anagrafici del cittadino sarà necessario che il richiedente si rechi direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.

LA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE ASL
Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.
Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

La Commissione dell’Azieda ASL è integrata con un medico dell’INPS. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l’0esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

IL VERBALE
Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà validato dall’INPS, che provvederà ad inviarlo al domicilio dell’interessato.
Se dal riconoscimento conseguirà un beneficio economico l’interessato verrà invitato a completare online su Internet o tramite il Patronato la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio economici.
(Nel caso in cui il parere della Commissione non sia unanime l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che verranno esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure provvedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita in questo caso verrà effettuata anche con la presenza di un medico rappresentante delle associazioni di categoria e , nel caso di valutazione dell’hanicap, da un operatore sociale)

Concluso l’iter sanitario l’Amministrazione titolare del potere concessorio verificherà i requisiti amministrativi ed invierà al domicilio dell’interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Per informazioni potete chiamare il Contact Center INPS al numero 803164.
LA DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.


CECITÀ CIVILE

Il requisito minimo è essere colpiti da cecità assoluta o avere un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970).
I deficit visivi di minore entità, con visus superiore ad un ventesimo anche in solo occhio, sono di competenza dell'invalidità civile

La cecità non deve essere stata riconosciuta come dovuta a causa di lavoro (I.N.A.I.L.), causa di servizio e guerra, con i quali la cecità civile è incompatibile.

  • Cecità assoluta
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
    Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
    Concessione pensione di invalidità civile nella fascia fra i 18 e i 65 anni.
    Concessione dell'indennità di accompagnamento in ogni età
    Concessione dell'indennità speciale.

  • Cecità parziale
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
    Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
    Concessione pensione di invalidità civile nella fascia fra i 18 e i 65 anni.
    Concessione dell'indennità speciale.

SPESE MEDICHE E FAMILIARI A CARICO

 

Le detrazioni Irpef per i familiari a carico variano in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. Sono previste detrazioni di base (o teoriche) il cui importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino all'annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari. In caso di figlio portatore di handicap la detrazione è di 1.120 € per bambino di età inferiore ai 3 anni e di 1.020 € per figlio di età superiore. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Le spese di "assistenza specifica" ( infermieristica e riabilitativa) sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fisicamente a carico.

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (non autosufficienza che deve risultare da certificazione medica), sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore al 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Per il pagamento dell'imposta di successione e donazione, quando l'erede o il donatario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota e del delegato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro


AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

Per quanto riguarda i non vedenti è prevista una detrazione dell'Irpef del 19% per le spese d'acquisto del cane guida ed una detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane. Nel primo caso la detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fisicamente a carico. La detrazione per il mantenimento del cane spetta invece senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimnento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

Per i non vedenti è in oltre prevista l'applicazione dell'Iva al 4% sull'acquisto di particolari prodotti editoriali specifici per non vedenti o ipovedenti: giornali e notiziari, quotidiani, libri e periodici.


 

 

Invalidità civile: i nuovi "ricorsi"-

Fino al 31 dicembre 2011 chi intendeva opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di handicap presentava ricorso al Giudice, allegando memorie, documentazione sanitaria, perizie di parte. Il Giudice nominava un CTU, Consulente Tecnico dell’Ufficio, incaricato di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisiva, assieme alle eventuali memorie, perizie, documentazioni della controparte. I tempi, spesso, erano molto lunghi arrivando ad alcuni anni prima della sentenza che giungeva dopo varie udienze.

Gennaio 2012 Dal primo gennaio 2012 cambiano dunque le regole. L’articolo 38 della Legge 111/2011, infatti, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis.Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (la cosiddetta invalidità pensionabile).
L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze. Ma l’intento è teoricamente positivo.
Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un verbale di invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite. (L'accertamento tecnico preventivo esiste già nell'ordinamento italiano ma è stato introdotto per ben altre questioni che nulla hanno a che vedere con le condizioni sanitarie e con i diritti soggettivi).
L'espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità. L’improcedibilità può essere eccepita dall’INPS o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se il giudice rileva che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico oppure  di completamento dello stesso.

 Il procedimento

Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d’ufficio. Questi deve inviare – almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali  anche per via telematica – una formale comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Inoltre, alle operazioni peritali partecipa sempre di diritto il medico legale dell’INPS.
Con una recente circolare (30/12/2011 n. 168) l’INPS indica alle proprie sedi periferiche  l’importanza che l’Istituto si costituisca in giudizio entro il decimo giorno antecedente l’udienza e e che sia presente il proprio legale fin dalla prima udienza, affinché il medico dell’Istituto possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali e parteciparvi.

La consulenza tecnica

Il consulente tecnico d’ufficio, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti (INPS e Cittadino), nel termine stabilito dal giudice. Con la stessa ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.
Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Il decreto, è notificato (non sono precisati i tempi) agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte.
La successiva sentenza è inappellabile: per le cause di invalidità c’è un solo grado di giudizio
Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore dal primo gennaio 2012 e riguarderanno anche i ricorsi presentati dopo quella data

.Cosa cambia e come

Le nuove disposizioni, come già detto, solo apparentemente possono sembrare più favorevoli al Cittadino.  Se è vero che potrebbero abbreviarsi i tempi di conclusione della controversia, è altrettanto evidente che INPS è in una posizione di forza nel “dibattimento”: deve obbligatoriamente partecipare alla attività di perizia del consulente tecnico nominato dal giudice.
L’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica sono a carico di chi richiede l’accertamento tecnico preventivo, anche se è vero che il giudice potrebbe stabilire diversamente.
Il Cittadino deve comunque appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza.
Il Cittadino può ricorrere contro le decisioni del consulente tecnico di ufficio, ma devono essere ben circostanziate le contestazioni alla relazione del consulente. Si rischia inoltre, in particolare in caso di soccombenza, che l’azione sia considerata come “lite temeraria” con ciò che comporta in termini di pagamento delle spese.
Nel caso si ricorra, è necessario disporre di una valutazione di un perito di parte (con ciò che comporta in termini di spese).
Le sentenze che riguardano le invalidità civili non sono impugnabili: questo significa che per queste situazioni esiste un solo grado di giudizio (limitazione più unica che rara nell’ordinamento italiano).
Nella logica complessiva, il ruolo del consulente tecnico dell’ufficio diviene centrale e dirimente, il che – in via teorica – non è scorretto trattandosi di appurare uno status sanitario su cui il Giudice non ha stretta competenza professionale.
Ma ciò lascia aperti ed amplifica i notevoli problemi segnalati quotidianamente rispetto alle reali specifiche competenze delle migliaia di consulenti “a disposizione” dei Tribunali. Nessuna norma precisa, ad esempio, che il consulente deve essere un medico legale oppure un medico specialista nella patologia da esaminare. Conseguentemente non è infrequente incontrare casi in cui a svolgere l’attività di consulenza siano medici con specializzazioni molto lontane dalla patologia da esaminare (es. dermatologi, ginecologi, medici dello sport chiamati a valutare casi di distrofia, lesione spinale, morbo di Alzheimer...).
Vi sono degli aspetti, più o meno evidenti, di “conflitto di interessi”, mai sufficientemente accertati dai Giudici. Chi svolge o ha già svolto attività professionale per l’INPS è corretto che sia chiamato come consulente in una perizia che vede l’Istituto come parte in causa?
E infine, a proposito di tempi, lascia perplessi il limite di 120 giorni entro in quale l’ente dovrebbe provvedere al pagamento delle eventuali provvidenze: nell’era dell’informatica e della telematica, e visto il tipo di accertamenti davvero minimi da eseguire, quattro mesi di tempo sembrano davvero esagerati, visti soprattutto i dichiarati intenti semplificatori del Legislatore. È chiaro che quel limite è fissato anche in funzione degli interessi legali (altra spina nel fianco dell’INPS) che, in questo modo, decorrono dal centoventunesimo giorno e non dalla data del sentenza o della notifica del decreto.


LE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ'

Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%)

Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità: Meno di 33% : NON INVALIDO
Da 34% -
Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità

DA 46% - Collocamento mirato

Da 51% - congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL

Da 67% -esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000
Da 75%  ASSEGNO MENSILE, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E' incompatibile con altri redditi pensionistici.
(L'assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E' stata istituita dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.)
Il pagamento della pensione viene effettuato dall'INPS in rate mensili.

Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS.
Le condizioni per ottenere questa pensione sono:
PERCENTUALE INVALIDITA' CIVILE: 74% 

ETA': compresa fra i 18 e i 65 anni

CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

REDDITO: disporre di un reddito annuno personale non superiore a Euro 15.154, 24. (Per approfondire clicca qui)
SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all'INPS un'auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.

100% - Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la cuota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. PENSIONE DI INABILITA' per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.

(La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188, viene concessa alle persone alle quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno economico, prenedndo in considerazione il solo reddito personale. La pensione viene erogata dall'INPS in 13 mensilità, e il limite reddituale previsto per il 2010 è di Euro 15.154, 24. (Per approfondire clicca qui). Tale pensione non è soggetta ad IRPEF.
La pensione spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento.
La pensione di inabilità è compatibile sia con l'attività lavorativa che con la patente di guida).

100% più indennità di accompagnamento - Si intende la persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Oltre ai benefici del punto precedente: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto. Per chi supera i 65 anni c'è l'assegno sociale dell'INPS.


SOGGETTI MINORI DI ETÀ DALLA NASCITA FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle seguenti condizioni:

  • Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
    Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
    Indennità di frequenza.

  • Ipoacusia (sordità) con perdita uditiva superiore a 60 dB nell'orecchio migliore (calcolata alla frequenza di 500 - 1000 - 2000 Hz)
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
    Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
    Indennità di frequenza.

  • Necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
    Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.
    Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
    Indennità di frequenza.
    Concessione dell'indennità di accompagnamento in caso di necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana o per incapacità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.


    SORDOMUTISMO CIVILE

Il requisito minimo è essere minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro e di servizio (art. 1, Legge 381/1970)

Benefici
Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
Concessione pensione nella fascia di età fra i 18 e i 65 anni.
Concessione dell'indennità di comunicazione


AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Per quanto riguarda le agevolazioni per il settore auto hanno diritto alle agevolazioni:
- non vedenti e sordi,
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento,
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Nella guida vengono definite all'interno di una tabella anche le categorie di autoveicoli a cui sono applicabili le detrazioni. Per quanto riguarda sia l'acquisto che la riparazione (esclusa l'ordinaria manutenzione) di motocarrozzette e autoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico dei disabili i disabili delle categorie sopracitate hanno diritto ad una detrazione d'imposta pari al 19% dell'ammontare di tale tassa e all'applicazione dell'iva al 4% (anziché 20%). Per quanto riguarda invece l'acquisto e la riparazione di caravan viene applicata solo l'agevolazione della detrazione d'imposta del 19%.

Per quanto riguarda ancora l'acquisto di autovetture è applicabile l'iva al 4% sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione è applicabile anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
Per tutti i veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l'esenzione rivolgersi all'Ufficio Tributi della propria Regione) e dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà.

Le agevolazioni fino a qui descritte sono usufruibili dal disabile che abbia un proprio reddito o da un familiare che abbia il disabile a carico. Per essere considerato "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.480,51 euro.

Nella Guida sono poi contenute le informazioni specifiche riguardanti le regole particolari che vengono invece adottate in caso di disabili con ridotte o impedite capacità motorie che non rientrino nelle 'categorie' definite all'inizio.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè "minicar" che possono essere condotte senza patente.


MOBILITA' E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si applica l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. serovscala) e per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap.

Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunciazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.